NESSUN OBBLIGO DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT MA SOLO DOVERE DI COMUNICARE AGLI ORGANI SANITARI COMPETENTI
Con la sentenza n. 15742 del 23 giugno 2017, la Sezione seconda civile della Cassazione è tornata a ribadire quali siano le prescrizioni contenute nella legge 257 del 1992 e quindi ad affermare “che è vietato la commercializzazione e la utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni solo l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicazione agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiali a condizioni che essi si trovino in buono stato manutentivo.”
Nel caso sottoposto all’attenzione degli ermellini, i ricorrenti chiedevano, quali acquirenti, la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile successivamente rivelatosi avere una copertura in eternit.
La Suprema Corte constatato che i giudici di merito avevano accertato che non vi fosse un pericolo attuale dell’amianto, hanno rigettato il ricorso sottolineando che i proprietari hanno obbligo di comunicazione agli organi preposti, ma non di rimozione, se non in determinate condizioni, quali la friabilità e il cattivo stato di manutenzione.
Avvocato Giorgio Di Micco