Eternit: nessun obbligo di rimozione con la sentenza della Corte di Cassazione N. 15742/17, tranne che in particolari casi

NESSUN OBBLIGO DI RIMOZIONE DELL’ETERNIT MA SOLO DOVERE DI COMUNICARE AGLI ORGANI SANITARI COMPETENTI

Con la sentenza n. 15742 del 23 giugno 2017, la Sezione seconda civile della Cassazione è tornata a ribadire quali siano le prescrizioni contenute nella legge 257 del 1992 e quindi ad affermare “che è vietato la commercializzazione e la utilizzazione di materiali costruttivi in fibrocemento, ma non ha imposto la rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo rispetto a tali costruzioni solo l’obbligo dei proprietari degli immobili di comunicazione agli organi sanitari locali la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo la conservazione delle strutture preesistenti che impiegano tale materiali a condizioni che essi si trovino in buono stato manutentivo.”

Nel caso sottoposto all’attenzione degli ermellini, i ricorrenti chiedevano, quali acquirenti, la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un immobile successivamente rivelatosi avere una copertura in eternit.
La Suprema Corte constatato che i giudici di merito avevano accertato che non vi fosse un pericolo attuale dell’amianto, hanno rigettato il ricorso sottolineando che i proprietari hanno obbligo di comunicazione agli organi preposti, ma non di rimozione, se non in determinate condizioni, quali la friabilità e il cattivo stato di manutenzione.

Avvocato Giorgio Di Micco

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