LA CHAT PRIVATA NESSUNO PUO’ VIOLARLA: REINTEGRATO IL LAVORATORE CHE AVEVA OFFESO SU UNA CHAT DI FACEBOOK IL DATORE DI LAVORO

La Suprema Corte con l’ordinanza N. 21965 del 10 settembre 2018 ha affermato come “l’esigenza di tutela della segretezza delle forme di comunicazione privata o chiusa”, sancita dall’art. 15 della Costituzione, che definisce inviolabili la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, impedisce a tutti coloro che non fanno parte del gruppo della chat o di una mail list di diffondere quanto scritto nello scambio di opinioni.

Nel caso dell’ordinanza sopra citata, la richiesta di utilizzo da parte dell’azienda delle dichiarazioni rese dal proprio dipendente nella chat privata di facebook, che avevano portato al licenziamento, è stata rigettata proprio in virtù della “mancanza del carattere illecito, da un punto di vista oggettivo e soggettivo – della condotta ascritta al lavoratore, riconducibile piuttosto alla libertà, costituzionalmente garantita, di comunicare riservatamente.

La Cassazione in un momento storico dove i mezzi di comunicazione sono completamente cambiati e ampliati ha voluto ribadire che il principio di riservatezza rimane un principio cardine della nostra libertà, fondamentale per la vita sociale.

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